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Raccolta Sentenze del 13.01.2022
Gennaio 15, 2022
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La nuova legge sui Servizi d’Intelligence approvata dalla Camera

Pare incredibile ma, dopo decenni di discussioni e un numero incalcolabile di proposte di legge succedutesi nelle diverse legislature e mai approdate ad una conclusione, proprio in coincidenza col trentesimo anniversario della legge n. 801 del 1977, è realmente possibile che in Italia veda la luce la nuova disciplina dell’attività d’intelligence e dei servizi d’informazione e sicurezza.

La Camera dei deputati ha infatti recentemente approvato a larga maggioranza, col consenso del Centro-Destra e del Centro-Sinistra – ed anche questo risulta assolutamente inconsueto nell’attuale legislatura – il testo delle norme che prevedono il “ Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto “,risultante dall’esame e dall’unificazione di ben diciassette diverse proposte di legge d’iniziativa parlamentare, presentate in tempi diversi praticamente da tutti i gruppi politici.

Lo stesso iter del provvedimento a Montecitorio è stato inusitatamente celere, vista la complessità e delicatezza della materia. La svolta è venuta anche attraverso l’accordo su alcune linee guida per la riforma, raggiunto informalmente nell’ambito del Comitato Parlamentare sui Servizi d’Informazione e Sicurezza e sul Segreto di Stato, e poi sviluppato, ma non stravolto, dalle forze politiche nel corso del dibattito nella I^ Commissione della Camera e quindi in Aula. Certamente hanno però molto influito, imprimendo un’accelerazione all’esame ed all’approvazione delle nuove norme, la gravità della situazione internazionale, i difficili contesti in cui si sono recentemente trovati a dover operare i nostri Servizi ed anche le polemiche innescate dai casi Abu Omar e Telecom. Il testo approvato dalla Camera è ora approdato all’esame del Senato e se, come tutto lascia pensare, anche in questo ramo del Parlamento si riproporrà la stessa ampia convergenza, la nuova disciplina potrebbe presto entrare in vigore.


camera dei deputati


Le nuove disposizioni, contenute in ben 46 articoli, affrontano, finalmente, con decisione la maggior parte delle questioni che agitavano le discussioni di operatori, esperti, giornalisti e politici sulla riforma dei Servizi e certamente appaiono, complessivamente, condivisibili ed idonee a conferire ai nostri Uffici d’intelligence strumenti più efficaci per affrontare le sfide dei tempi attuali in materia di sicurezza interna ed internazionale. Si può sintetizzare lo spirito complessivo della nuova legge dicendo che questa normativa attribuisce maggiori poteri e maggiori facoltà operative ai servizi d’intelligence a fronte di un controllo più puntuale ed efficace sul loro operato in riferimento al rispetto della legge e delle finalità istituzionali, in particolare da parte del Parlamento.

La responsabilità e la conduzione della politica dell’informazione per la sicurezza sono state confermate in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, aumentandone però i poteri e realizzando nella persona del premier il vertice unico del sistema d’informazione, che si avvarrà, per lo svolgimento dei suoi compiti, del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), di nuova istituzione. Il direttore generale del nuovo Dipartimento sarà nominato direttamente dallo stesso Presidente del Consiglio, così come i vertici dei Servizi, e lo stesso Capo del governo potrà delegare parte delle funzioni in materia di informazioni e sicurezza ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario, che assumerà la veste di “Autorità delegata”.

Gli indirizzi generali e gli obbiettivi fondamentali della politica dell’informazione e della sicurezza saranno invece elaborati dal nuovo Comitato per la sicurezza della Repubblica, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio e composto dai Ministri degli Esteri, dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e dell’Economia, cui competeranno anche tutte le corrispondenti deliberazioni.


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L’eterna diatriba relativa alla scelta tra un servizio unico d’intelligence o più servizi con funzioni diversificate, dopo molte discussioni, è stata però consensualmente risolta col mantenimento del c.d. “sistema binario”. I due nuovi servizi si chiameranno “Servizio informazioni per la sicurezza interna (SIN)” e “Servizio informazioni per la sicurezza esterna (SIE)” e, pur eredi degli attuali SISDE e SISMI, si conformeranno, riguardo alle rimodulate competenze, all’originario modello britannico del MI 5 e del MI 6. La scelta, insomma, è caduta sul criterio “territoriale” o “spaziale”, per cui all’interno del territorio dello Stato opererà in via esclusiva il SIN e all’estero soltanto il SIE, con pochissime eccezioni, tassativamente indicate, che però vedranno, nel caso, la collaborazione ineludibile tra i due servizi. La nuova ripartizione delle competenze comporterà, per esempio, l’attribuzione delle attività di controspionaggio al servizio interno, come da tempo veniva invocato da più parti (ma non dal SISMI!). Entrambi i Servizi dipenderanno, comunque, direttamente e unicamente dal Presidente del Consiglio e i loro direttori riferiranno costantemente sulle rispettive attività a lui, o, eventualmente, all’Autorità delegata, per il tramite del DIS. Cesserà, quindi, la dipendenza funzionale che, ancora attualmente, lega il SISMI al Ministro della Difesa e il SISDE al Ministro dell’Interno. Questi Ministri ed il Ministro degli Affari Esteri saranno viceversa ora informati tempestivamente dai nuovi Servizi “per i profili di rispettiva competenza”. Il Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS) continuerà a svolgere esclusivamente compiti di carattere tecnico militare (anche se cosa tale definizione comprenda non sempre è del tutto chiaro, N.d.R.) e di polizia militare, non rientrando ufficialmente nel Sistema di informazioni per la sicurezza. Il RIS dovrà, comunque, agire in stretto collegamento col SIE, secondo un regolamento che dovrà essere emanato entro breve dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così delineato il nuovo Sistema dell’intelligence, non vi è dubbio che, al di là di pure importanti nuove disposizioni sulla tutela del segreto e sul c.d. “nulla osta di sicurezza”, sulla gestione degli archivi, sulla formazione e l’addestramento del personale – che viene unitariamente attribuita al DIS -, le più importanti innovazioni riguardano le, ormai famose, “garanzie funzionali” per gli operatori dei Servizi e le correlate disposizioni di natura penale. Innanzi tutto vengono introdotti, dalla nuova legge, alcuni articoli aggiuntivi al Codice di procedura penale che, sempre prevedendo come una sorta di “tramite responsabile” il Presidente del Consiglio, disciplinano le modalità di richiesta di atti, informazioni e documenti, nell’ambito di procedimenti penali in corso, da parte dei Servizi d’intelligence e, a rovescio, l’acquisizione degli stessi da parte dell’Autorità Giudiziaria, qualora questi si trovino presso le sedi dei servizi di sicurezza o siano coperti dal segreto di Stato.


Pubblicato da : professionisti-investigazioni.it

Febbraio 2018

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