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La nuova legge sui Servizi d’Intelligence approvata dalla Camera
Febbraio 6, 2018

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SEXTING SU INSTAGRAM: REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA

Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 681/2021 riconosce il reato di sostituzione di persona al soggetto che, utilizzando le foto del figlio adolescente nei profili sociale, adesca una ragazza affetta da ritardo mentale e istaura con essa una relazione a distanza con lo scopo di ottenere vantaggi sessuali.

Nel caso di specie, il Tribunale ravvisa la presenza di tutti gli elementi necessari a integrare il reato di sostituzione di persona, definibile quando una persona assume un atteggiamento finalizzato a far apparire se stesso come una persona in realtà differente. Non è necessario che la finalità della condotta del reato abbia natura economica o sia ingiusta; il dolo deve essere finalizzato a indurre in errore la vittima – il dolo specifico, in questo caso, è l’induzione in errore per ottenere dei benefici sessuali.

BACIO PRETESO DAL CONIUGE: E’ VIOLENZA SESSUALE

Con la sentenza n. 37460 del 22/09/2021, gli Ermellini riconoscono la violenza sessuale anche attraverso la sopraffazione quando questa è finalizzata a pretendere un bacio al quale la persona offesa non ha dato il proprio consenso.

 In sede di appello, un uomo viene condannato a due anni di reclusione confermando la condanna per i reati di sequestro di persona ai danni della moglie dei tre figli minori, lesioni aggravate, violenza sessuale e maltrattamenti. Condotte che lo stesso ha tenuto all’interno di un rapporto basato su prevaricazione, violenza e vessazione dei confronti degli appartenenti al nucleo familiare.

OSCURAMENTO DATI PERSONALI NELLE SENTENZE

Nella sentenza n. 47126/2021 la Cassazione non ha ritenuto di dover accogliere le richieste di un investigatore privato di oscurare i dati personali dalla sentenza che si è occupata di una vicenda penale relativa al porto illegale di armi perché non rappresentano motivi legittimi fondanti la richiesta le “negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato in ambito familiare o lavorativo”.

 Tuttavia, la Cassazione mette in evidenza il fatto che, cardine della richiesta prevista dalla normativa sia la sussistenza di motivi legittimi, da intendersi come “motivi opportuni” per definire i quali occorre fare riferimento e quanto precisato dal Garante, ossia che “con specifico riferimento alla c.d. “procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari”, si indicano possibili motivi legittimi nella particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento, ovvero nella delicatezza della vicenda oggetto del giudizio”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E PRIVACY

Il 21 dicembre 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso un parere positivo in merito allo schema di decreto presentato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il principale problema della fatturazione elettronica individuato dal Garante riguarda il fatto che “attualmente risultano transitare sullo SDI dell’Agenzia delle entrate circa 2 miliardi di fatture elettroniche l’anno, di cui poco meno della metà è emessa nei confronti dei consumatori persone fisiche” e che alcuni dati contenuti in questi documenti non hanno finalità prettamente fiscale.

Il punto nodale è che la memorizzazione integrale dei file XML comporta la concentrazione di miliardi di fatture elettroniche contenenti dati riferiti a ogni aspetto della vita quotidiana. Per il Garante “tali trattamenti determinano un’ingerenza, sistematica e preventiva, nella sfera privata più intima delle persone fisiche, non proporzionata all’obiettivo di interesse pubblico perseguito dall’Agenzia e dalla Guardia di finanza”.


Pubblicato da : professionisti-investigazioni.it

Gennaio 2022

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